PREMESSA

L’efficace prevenzione degli infortuni nella Scuola ha come presupposto una “cultura” della sicurezza, che significa consuetudine a percepire le situazioni di pericolo senza sottovalutarle, adeguata preparazione professionale sulle nozioni specifiche della prevenzione e un’applicazione scrupolosa delle misure che le norme di legge, le disposizioni tecniche e di buon comportamento via via suggeriscono. La scuola, però, non ha solo gli obblighi connessi a garantire la sicurezza degli operatori e degli studenti, ma ha anche il dovere di creare nelle future generazioni la cultura della sicurezza.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, denominato “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che recepisce 9 Direttive CEE sulla sicurezza, ha introdotto una serie di obblighi per i Dirigenti degli Istituti Scolastici per preposti e lavoratori.
Lo stesso Decreto stabilisce, fra l’altro, per il Dirigente, l’obbligo della informazione agli operatori scolastici ed agli utenti sui problemi della sicurezza.

 

  1. Il D.lgs. n. 81/2008

Il D.lgs. 81/2008, in attuazione dell’art. 1 della Legge 123 del 3 agosto 2007 che recepisce 9 direttive comunitarie ha riunito, coordinandoli ed innovandoli, molti provvedimenti legislativi che sono stati emanati nell’arco degli ultimi sessant’anni fra i quali:

  • DPR 27/4/1955 n.547 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”
  • DPR 07/01/1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
  • DPR 19/03/1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene nel lavoro”
  • lgs. 15/08/1991 n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”

L’applicazione del Decreto segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più efficace e partecipata “cultura della prevenzione” a tutti i livelli, da quello produttivo e sociale a quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale.

L’obiettivo del Decreto è quello di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa e provvedere alla loro eliminazione o a limitarne gli effetti prima che questi producano effetti dannosi per tutti gli utenti dell’ambiente di lavoro.

Per utenti si intendono tutti quelli che frequentano la scuola, anche occasionalmente, e quindi non solo gli alunni, i Docenti ed il personale ATA ma anche i genitori.

Ciascun “lavoratore” (studente, docente, Ata) non è più un soggetto “passivo da tutelare” ma soggetto attivo del sistema sicurezza per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni così come definito dall’art.20 del D.lgs.81.

 

  1. Campo di applicazione del D.lgs. n.81/2008

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano a tutti i settori di attività privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

 

  1. Obblighi fondamentali del D.lgs. n.81/2008

Gli obblighi del D.lgs. n.81/2008 sono enumerati dall’art. 15 e sono:

  • VALUTARE tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
  • PROGRAMMARE la prevenzione;
  • ELIMINARE i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli;
  • RIDURRE i rischi alla fonte;
  • LIMITARE al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • RISPETTARE i principi ergonomici;
  • LIMITARE l’uso di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • PRIORITÀ alle misure di prevenzione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • INFORMAZIONE e FORMAZIONE adeguate per i lavoratori;
  • INFORMAZIONE e FORMAZIONE adeguate per Dirigenti e preposti;
  • INFORMAZIONE e FORMAZIONE adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • ISTRUZIONI adeguate ai lavoratori;
  • PARTECIPAZIONE e CONSULTAZIONE dei lavoratori;
  • PROGRAMMAZIONE delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • MISURE di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
  • USO di segnali di avvertimento e sicurezza;
  • REGOLARE MANUTENZIONE di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

 

  1. I destinatari della nuova normativa

Datore di lavoro

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nella scuola è il Dirigente Scolastico.

Il datore di lavoro ha il compito di porre in atto tutti gli adempimenti di carattere generale al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione del D.lgs. 81/2008.

In particolare deve:

  • elaborare il documento di valutazione dei rischi e le modalità di miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e degli alunni;
  • fornire lavoratori ed alunni, se necessario, di idonei dispositivi individuali di protezione (DPI);
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino i locali della scuola o la zona pericolosa;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dai locali della scuola.

Tali misure devono essere adeguate alla natura delle attività, alle dimensioni della scuola e al numero delle persone presenti.

Il datore di lavoro deve inoltre:

  • nominare e formare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei locali della scuola in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • nominare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
  • nominare i preposti.

 

Lavoratore e lavoratori equiparati

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato (art. 2).

Al lavoratore cosi definito viene, tra gli altri, equiparato l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.

I lavoratori hanno degli obblighi, in particolare l’art. 20 del D.lgs. 81/2008 recita: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (DS).

In particolare il lavoratore deve:

  • contribuire insieme al datore di lavoro (DS) ed ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (DS) e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i preparati pericolosi ed i dispositivi di sicurezza;
  • segnalare, immediatamente, al datore di lavoro (DS) o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle proprie competenze;
  • non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (DS).

 

Dirigente

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico ricoperto, attua le direttive proprie del datore di lavoro.

  

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Nella scuola possono essere identificati come preposti i docenti, essendo gli allievi equiparati ai lavoratori e il DSGA il quale, secondo quanto previsto dall’art. 51 del C.C.N.L. organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica, è responsabile degli stessi e sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali.

 

  1. La valutazione dei rischi

Fondamentale per la corretta predisposizione ed applicazione di misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è la redazione del Documento di valutazione dei rischi che rappresenta una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività. Tale documento è finalizzato ad individuare le misure adeguate di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Agli atti dell’Istituto ci sono i documenti della sicurezza:

  • V.R. – documento valutazione rischi
  • E.E. – piano evacuazione emergenza
  • U.V.R.I. – documento valutazione rischi interferenziali