Informativa sui rapporti scuola-famiglia

 

Al fine di garantire comportamenti uniformi da parte del personale scolastico (docenti e assistenti amministrativi) e rendere chiari ai genitori dette procedure, nel rispetto di precise norme di legge, di seguito sono specificati i provvedimenti e le modalità organizzative di questa Amministrazione nell’ambito dei rapporti scuola-famiglia.

In particolare la presente circolare chiarisce cosa è possibile chiedere alla scuola e ai docenti rispetto a una serie di problematiche che insorgono in caso di conflitto-disaccordo tra i genitori esercenti la potestà parentale.

 

Premessa

Il dovere di educare i figli è sancito dalla Costituzione (art. 30) che afferma espressamente la responsabilità educativa primaria dei genitori. Si tratta di un potere non sui figli, ma per i figli.

Se, quindi, è innegabile che la responsabilità primaria di educare spetti ai genitori, è peraltro indiscutibile che esista una corresponsabilità formativa da parte della scuola.

Parlare di corresponsabilità educativa significa in primo luogo riconoscere che l’educazione dei giovani non compete esclusivamente o separatamente alla sede scolastica o a quella familiare, ma ad entrambe, in reciproco concorso di responsabilità ed impegni.

 

La potestà genitoriale

La potestà dei genitori cessa al raggiungimento della maggiore età o con l’emancipazione a seguito di matrimonio (art. 316 c.c.); in tal caso vengono meno i poteri genitoriali, ma non i doveri connessi alla responsabilità genitoriale (art. 155 quinquies c.c.), che permangono fino all’acquisizione dell’indipendenza economica.

La potestà è “esercitata di comune accordo” da entrambi i genitori. In caso di contrasto su “questioni di particolare importanza” ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (art. 316 c.c.).

Sono questioni di particolare importanza quelle che attengono alla salute del minore, alla sua educazione ed istruzione. Più in particolare, la scelta del percorso di studi o delle scuole dove iscrivere i figli rientra in tale categoria di decisioni così come le scelte in tema di educazione religiosa.

 

Potestà parentale e genitori separati o divorziati

La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155 c.c. (art. 317, secondo comma c.c.).

 

Potestà parentale e affidamento familiare

La Legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede una serie di strumenti a tutela del minore allorché la famiglia non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dello stesso.

L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore (ove questi manchino, provvede il tribunale per i minorenni), ed è reso esecutivo dal giudice tutelare del luogo ove si trova il minore.

L’affidamento del minore non determina di per sé una sospensione dell’esercizio della potestà parentale in capo ai genitori né una sospensione della rappresentanza legale dei figli da parte di questi.

Ciò a meno che il giudice non specifichi nel provvedimento di affidamento anche particolari limitazioni dell’esercizio della potestà e del potere di rappresentanza legale.

Se con riferimento agli “ordinari rapporti con la Istituzione Scolastica” l’affidatario può dunque porsi come interlocutore della scuola, maggiore cautela dovrà porsi con riferimento a quegli atti dispositivi che il genitore è chiamato a compiere in ambito scolastico, quali ad es. la scelta del percorso scolastico.

 

Concreto esercizio della potestà parentale

L’esercizio della potestà parentale (concetto diverso da quello di titolarità, che spetta ad ambedue i genitori, salvo espresso provvedimento giudiziale di decadenza o di limitazione), non implica - in relazione ad ogni atto compiuto per il minore - l’esternazione della concorde volontà di entrambi i genitori.

 

Rapporti scuola-famiglia

Pertanto, si dà per scontato che l’azione posta in essere da uno dei genitori in relazione al figlio, sia comunque il frutto di un’intesa di carattere generale con l’altro genitore, potendo poi ciascuno di essi disgiuntamente provvedere a porre in essere gli atti che in concreto realizzano quell’intesa.

La scuola, cioè, può ragionevolmente confidare in un presupposto accordo con l’altro genitore.

Ove tale accordo non sussista, è di esclusiva responsabilità dei genitori consegnare alla scuola il provvedimento giurisdizionale che dispone l’affidamento dei figli, dal quale sarà possibile desumere le ricadute giuridiche.

Si precisa che i genitori hanno l’onere di cooperare in tal senso, sussistendo un interesse della scuola alla corretta relazione della stessa in rapporto all’alunno.

Ove nessuno dei due genitori collabori in tal senso, la scuola considera ancora sussistente la situazione giuridica risultante agli atti della scuola. Nel disaccordo tra i genitori, la scuola non ha alcuna competenza giuridica.

Gli atti in cui si concretizza l’esercizio della potestà parentale appartengono ai genitori.

“Valore” giuridico degli atti dei genitori a scuola (indicativi e non esaustivi)

Gli atti che riguardano il rapporto scuola-famiglia, si possono sintetizzare come segue:

  • atti con valenza dispositiva: scelta della scuola e iscrizione; scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica;
  • atti di intensità minore: es. partecipazione ad una gita scolastica; delega a terzi al “ritiro” all’uscita da scuola;
  • atti a valenza meramente informativa: hanno lo scopo di conoscere l’andamento scolastico del figlio (partecipazione ai colloqui con i docenti, acquisizione di copia e sottoscrizione di schede di valutazione e pagelle, ecc.)
  • atti di “partecipazione” alla vita scolastica: il diritto di voto per la rappresentanza dei genitori negli organi collegiali della scuola, in termini di elettorato attivo e passivo, nonché il diritto di partecipare alle assemblee dei genitori e di dar luogo ad associazioni e comitati di genitori.

Questa Amministrazione comunica l’organizzazione dei momenti conoscitivi ordinari e generali esclusivamente attraverso il proprio sito istituzionale.

Comunicazioni particolari relative alla singola classe sono pubblicate in area riservata, attraverso password dedicata che tutti i genitori possono ritirare in Segreteria.

 

Iscrizione a scuola

L’iscrizione a scuola costituisce decisione di “maggior interesse”, rapportabile al “comune accordo” dei genitori richiesto dalla legge, quale che sia il regime dei rapporti personali fra i coniugi (costanza di matrimonio, separazione, regime di affidamento).

Quanto alle modalità di rendere noto tale accordo, infatti, per la scuola è sufficiente acquisire la richiesta di uno dei genitori senza reazioni contrarie da parte dell’altro genitore: ciò è desumibile dalla disposizione contenuta nell’art. 192, u.c., D.Lgs. n. 297/1994 che in tema di “Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione”, prescrive che la domanda di iscrizione sia sottoscritta per ogni anno scolastico “da uno dei genitori” o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 c.c.

La scuola all’atto dell’iscrizione non è tenuta a richiedere esplicite informazioni circa le relazioni giuridiche genitori-figli (se i genitori si trovano in stato di separazione, chi esercita la patria potestà, se la scelta della scuola è stata presa di comune accordo, ecc.): ferma restando la legittimità della scuola stessa di simili richieste ove, in relazione all’insorgenza di concrete e specifiche situazioni, ne sorga la necessità.

 

Istanza di nulla osta al trasferimento presso altra Istituzione Scolastica

Per quanto riguarda l’istanza di nulla osta, invece, sussiste in capo alla scuola l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti della richiesta: infatti, anche in caso di affidamento congiunto del minore, è condizione di regolarità della domanda di nulla osta la presentazione della stessa da parte di entrambi i genitori o da parte di uno solo, ma con il consenso formale dell'altro genitore.  Ove ciò non si verifichi, il procedimento di rilascio del nulla osta non può considerarsi regolarmente instaurato.

In mancanza, la scuola attiverà propria comunicazione di avvio del procedimento al coniuge la cui volontà sia ignota, ai sensi dell’art. 7 Legge n. 241/1990.

 

Delega a terzi circa il compimento di atti

Si tratta di atti quali il “ritiro” del figlio al termine delle lezioni, la partecipazione ai colloqui con i docenti, la sottoscrizione dei documenti di valutazione, delle giustificazioni, ecc.

La necessità del genitore di farsi sostituire da altri soggetti (diversi dall’altro genitore, il quale non ha bisogno di delega, esercitando facoltà e poteri propri) può essere gestita utilizzando formalmente lo strumento della delega.

La delega deve essere conferita con forma scritta e contenere la precisa elencazione degli atti delegati.

 

Informazioni sulla carriera scolastica (diritto di accesso ai documenti amministrativi, colloqui con i docenti, ricevimento di notifica circa le assenze, ecc.)

Con riferimento alle azioni di informazione del genitore in ordine all’andamento scolastico del figlio, quale che sia la situazione dei rapporti giuridici genitori-figli (e salvo il caso di decadenza dalla potestà parentale), sussiste il diritto del genitore in quanto tale,  (colloqui scuola-famiglia, consegna delle pagelle, ricevimento di sms circa le assenze; acquisizione diretta di informazioni scolastiche tramite chiavi di accesso informatiche al data base o al registro elettronico; ecc.), di acquisire e di essere destinatario di tali informazioni.

Anzi, va osservato che la legge impone al genitore, anche non affidatario del figlio minore, un dovere (oltre che un diritto) di vigilare sull’istruzione del figlio stesso.

 

Studente maggiorenne

Al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non consegue automaticamente l’estraneità del genitore rispetto alla conoscenza sull’andamento didattico e, in genere, sulla vita scolastica del figlio.

E’ pertanto legittima la sopravvivenza del flusso informativo dalla scuola al genitore, pure in assenza di specifica richiesta, nell'ambito delle ordinarie comunicazioni scuola-famiglia.

E’ infatti pacifico che i genitori abbiano un interesse - senz'altro qualificato - alla conoscenza di quei dati (come la presenza del figlio a scuola o i dettagli del suo rendimento scolastico) che consentono un pieno esercizio della dovere genitoriale di mantenimento.

Resta inteso che il figlio maggiorenne potrà esercitare autonomamente il diritto di accesso ex artt. 22 ss. Legge 241/1990 come quello ex artt. 7 ss. D.Lgs. 196/2003.

 

Atti di “partecipazione” alla vita scolastica

Con riferimento alle elezioni dei genitori negli organi collegiali a livello di istituto, dispone l’ordinanza ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 (art. 7) che l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

 

Potestà parentale, obbligo di educazione e culpa in educando

Il frequente ricorrere di episodi di violenza fra i giovani, adolescenti e talvolta bambini (si pensi a quella forma di violenza reiterata, spesso di gruppo, che va sotto il nome di bullismo), coinvolge le scuole sia sul piano della funzione educativa ad essa attribuita, sia sul piano  dell’obbligo di sorveglianza sui minori nel tempo in cui questi sono ad essa affidati.

L’obbligo di sorveglianza sui minori grava sul “precettore” nel tempo in cui il minore gli è affidato, subentrando in tal modo all’analogo obbligo gravante in generale sui genitori (art. 2048 cc). In sostanza, l’obbligo di sorveglianza del “precettore” è alternativo a quello del genitore.

I genitori hanno però anche il dovere di educare i figli.  L’obbligo di educazione non è alternativo, ma concorrente con quello di vigilanza.

L’uso da parte del minore di violenza, soprattutto se reiterata, condotte che attestano l’incapacità o la difficoltà dello studente di distinguere il bene dal male, percosse, violenza fisica o psicologica a compagni, scherno a compagni più svantaggiati o “diversi”, danneggiamento di beni, uso illecito e abuso dei video-cellulari, ecc. appaiono differenti ontologicamente dalla violazione di una regola prevista nel Regolamento d’Istituto o dalla gomitata involontaria durante un esercizio ginnico.

In tal caso alla responsabilità della scuola (in ipotesi) per culpa in vigilando si affianca (fino eventualmente a sostituirla integralmente) la responsabilità dei genitori per culpa in educando.

Pertanto:

  1. Si invitano i genitori, in presenza di disaccordo o conflitto, a non richiedere alla scuola l’adozione di comportamenti illegittimi, agevolando al massimo la corretta relazione tra genitori/alunni/docenti nell’interesse del minore.
  2. Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’insorgenza e/o la palese manifestazione di conflitti tra i genitori degli alunni (indipendentemente dalla relazione giuridica esistente tra i due) con una informativa circostanziata.
  3. Si dispone che la segreteria acquisisca il consenso di entrambi i genitori (laddove il giudice non abbia stabilito diversamente) per gli atti che assumono maggiore rilevanza.

La presente circolare è pubblicata in via permanente nell’area genitori del sito di questo istituto e ha effetti fino a diversa disposizione.

 

Nota MIUR 5336 del 2 settembre 2015 avente ad oggetto Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"